Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1, commi 280 e 281, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti la concessione di un credito d'imposta alle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo).

      1. Al secondo periodo del comma 280 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
      2. Al comma 281 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».